Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, svolge attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) persona di fiducia e collaborazione tra l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni, avendo cura anche delle relazioni tra la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono la tutela o la scorta dell'organo istituzionale.